Art. 13.
(Regolamento).

      1. Con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per l'esecuzione delle disposizioni recate dalla presente legge e per gli adattamenti richiesti dalle sperimentazioni attuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
      2. Il Ministro della pubblica istruzione, determina annualmente, con propria ordinanza, i tempi e le modalità organizzative dell'esame di Stato.